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(I.C.I.) 2008



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Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del Reg. in data 03.05.2005

NOVITA’ PER L’ ANNO 2008
ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA E SUE PERTINENZE:
con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato nella G.U. n.124 del 28 maggio 2008, è stata disposta
l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili   per le   unità immobiliari destinate ad
abitazione principale del soggetto passivo ( cd. prima casa ), ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1-A8 - A9- A10.
Sono, altresì, esclusi dall’imposta comunale sugli immobili le loro pertinenze, più precisamente il
garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicati nella stessa unità immobiliare o complesso
immobiliare nel quale è ricompresa l’abitazione principale.
L’esenzione opera anche :

  1. dei soci delle Cooperative edilizie residenti nel Comune;
  2. alloggio regolarmente assegnato da Istututo Autonomo per le Case Popolari;
  3. abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado);
  4. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  5. nei confronti dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino
assegnatari della casa coniugale, a condizione che gli   stessi non siano   titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale.
Informazioni per il versamento: Come si esegue il versamento?
L’imposta deve essere versata utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 12461745intestati a: “Comune di Margherita di Savoia – Servizio Tesoreria - ICI”, che possono essere presentati:

  1. a tutti gli uffici postali;
  2. agli sportelli della Soc. EQUITALIA GERIT S.p.A.;

Inoltre è possibile provvedere al pagamento dell’imposta tramite il mod. F24 secondo le modalità previste con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.04.2007.
Quando si effettua il versamento?
Il versamento deve essere eseguito in due rate:

  1. la prima rata entro il 16-06-2008, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
  2. la seconda rata entro il 16-12-2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008, dell'imposta dovuta per l'intero anno.
ArrotondamentI e versamenti spontanei di modesto ammontare.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento spontaneo dovuto alla prescritta scadenza è versato avendo riguardo al limite di Euro 2,00 fino a concorrenza del quale il tributo stesso non è dovuto. Detto limite non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia ed è riferito al tributo dovuto per l’intero anno d’imposta. Pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, il limite stesso non si applica alla singola rata.

Soggetti passivi:
I soggetti passivi dell’imposta sono:

  1. I proprietari degli immobili;
  2. I titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  3. I concessionari di beni demaniali.

Dichiarazione per l'anno 2007:
è soppresso l’obbligo della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Ne consegue che i contribuenti non avranno più l’obbligo di presentarla in quanto il Comune acquisirà le informazioni attraverso il Sistema di Interscambio con l’Agenzia del Territorio, fatti salvi i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non siano immediatamente applicabili le procedure informatiche stesse.
Valore imponibile degli immobili:
per i fabbricati la base imponibile  è così determinata:
•  fabbricati di categoria catastale A, B, C, (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o
presunta, moltiplicata per 100;

  1. fabbricati di categoria catastale B: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 100;
  2. fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50;
  3. fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34;

•  fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non
appartiene ad un'impresa), moltiplicata per 50.
Se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita, e se è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.
Attenzione: la rendita catastale dei fabbricati deve essere aumentata del 5%).
Per le aree fabbricabili   il valore venale è quello in comune commercio al 1/1/2008.
Il DL 203/2005 ha definitivamente chiarito che un’area è considerata fabbricabile se è utilizzabile a
scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) indipendentemente
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
I fabbricati di categoria E sono esenti dall’imposta.
Attenzione: nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9,
non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale. Detti immobili non possono più essere accatastati nella categoria E, e dovrà
essere presentata dichiarazione di variazione in catasto per la loro collocazione in una diversa
categoria. Per effetto della variazione catastale gli immobili saranno assoggettati all’applicazione
dell’imposta ICI.

Aliquote Ici:
per l'anno 2008 il Comune di Formia ha approvato le seguenti aliquote:
a.6.50 per mille aliquota ordinaria riferita agli immobili non compresi nelle altre sotto elencate
aliquote quali, ad esempio, le abitazioni e relative pertinenze regolarmente locate, i fabbricati,
diversi dalle abitazioni (es. negozio, ufficio, laboratorio, ecc) ed aree fabbricabili.
Informazioni ed assistenza:
lUfficio I.C.I., ubicato a Margherita di Savoia in Via Duca degli Abruzzi, 1, è aperto al pubblico durante il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
E possibile ricevere informazioni contattando telefonicamente ai seguenti numeri:
-  0883 / 659132 0883 / 659133
- fax 0883 / 657473
e-mail ragioneria@comune.margheritadisavoia.fg.it .
Per informazioni attinenti alle tematiche tributarie comunali, è possibile consultare il sito del Comune di Margherita di Savoia www.comune.margheritadisavoia.fg.it - Sul sito dellANCI: www.webifel.it si possono consultare le aliquote deliberate da tutti i comuni d Italia e i relativi Regolamenti comunali disciplinanti limposta.




Pagamento in 2 mensilità

- 50% entro 16/06/2008
- 50% entro 16/12/2008

pagamento diretto presso:
mod. F24 secondo le modalità previste con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.04.2007.

pagamento con bollettino postale
c/c 12461745
int. a Comune di
Margherita di Savoia
- Servizio Tesoreria -

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